IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31  dicembre  2012
n. 235; 
  Vista la nota dell' Ufficio Territoriale del  Governo  di  Potenza,
Prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati  inviati  gli
atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
Potenza, relativi al fascicoli processuali N.  2563/2012  R.N.R.,  N.
5196/2012 R.GIP e N. 12/2013 R.M.C.  a  carico  del  signor  Vincenzo
Edoardo Viti, Consigliere regionale  ed  Assessore  alla  formazione,
lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata, ai sensi  dell'art.
8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in  data  23
aprile 2013  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di  procedura
penale, nei confronti del signor Vincenzo Edoardo  Viti,  Consigliere
regionale ed Assessore alla formazione, lavoro, cultura e sport della
Regione  Basilicata,  per  le  fattispecie  delittuose  di  cui  agli
articoli 81 cpv, 117 e 314 c.p., 81 cpv. e 483, 61 numeri 2) e 9) del
codice penale; 
  Vista la successiva nota dell' Ufficio Territoriale del Governo  di
Potenza, Prot. 0019869  del  26  aprile  2013,  con  la  quale  viene
comunicato che con decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
112 del 24 aprile 2013, il Presidente  della  Regione  Basilicata  ha
revocato il decreto di nomina a componente della Giunta regionale nei
confronti della sig. Vincenzo Edoardo Viti; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art.  8,  comma
2, prevede la sospensione di diritto  dalle  cariche  di  "presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...'; quando
e' disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare  degli  arresti
domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con
la quale e' stata  disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare
degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre  la
sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo  31
dicembre 2012 n. 235; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentito il Ministro per gli Affari regionali e le  Autonomie  e  il
Ministro dell'Interno 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 23 aprile 2013 e' accertata la sospensione del sig.
Vincenzo Edoardo  Viti  dalla  carica  di  Consigliere  regionale  ed
Assessore alla formazione, lavoro,  cultura  e  sport  della  Regione
Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo  31
dicembre 2012 n. 235. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 21 maggio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta